Detassazione per pompe di calore e condizionatori

La legge Tremonti Ter (Dl 78/2009) prevede la detassazione anche per gli investimenti come le pompe di calore, i refrigeratori e gli impianti di riscaldamento con pannelli radianti. I beni agevolati sono quelli previsti nella divisione 28 della tabella ATECO (vedi lista sintetica a fine articolo).
Quindi l'investimento, oltre ad essere ammortizzato quale bene strumentale secondo quanto previsto dalle normative vigenti, garantisce una ulteriore deduzione del 50% di quanto speso.
Di seguito viene riportato un esempio pratico di un'azienda Srl:
Situazione fiscale SENZA investimento
Utile anno 2009: euro100.000
Aliquota imposte: 27,5%
Esborso tasse: euro 27.500
Situazione situazione CON investimento
Utile anno 2009: euro 100.000
Investimento impianti: euro 50.000
Detassazione spettante: euro 25.000 (50% di euro 50.000)
Utile tassabile: euro 75.000
Aliquota imposte: 27,5%
Esborso tasse: euro 20.625 (- 6.875)
Dettagli pratici
L'agevolazione spetta alle imprese (no a professioniti) e si applica agli investimenti effettuati tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010. Se l'operazione crea una perdita, questa può essere riportata in deduzione nel bilancio dell'anno successivo.
La Tremonti Ter ha effetto solo sui tributi erariali IRES e IRPEF e non ha nessun effetto sull'IRAP.
Estratto indicatico Tabella 28 Ateco
28.21.2 Sistemi di riscaldamento
Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle seguenti sottocategorie
28.21.21 Caldaie per riscaldamento
28.21.29 Altri sistemi per riscaldamento:
riscaldatori ambientali a montaggio permanente, riscaldatori elettrici per piscine
riscaldatori a montaggio permanente domestici non elettrici, quali riscaldatori ad energia solare, sistemi di riscaldamento a vapore, a combustibile e caldaie ed apparecchiature simili per riscaldamento
sistemi di riscaldamento elettrici per uso domestico (sistemi elettrici a ventilazione forzata, pompe di calore eccetera), sistemi di riscaldamento domestici a ventilazione forzata non elettrici
28.25 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
28.25.0 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; condizionatori domestici fissi
28.25.00 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi:
condizionatori d'aria, inclusi quelli per uso domestico
scambiatori di calore
Non è possibile il cumulo con la detrazione del 65% spettante per investimenti finalizzati ad opere di risparmio energetico.
Se vuoi fare degli approfondimenti sui sistemi di riscaldamento con pompa di calore, puoi trovare preziose informazioni ai seguenti links: