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FAQ e guide su impianti radianti, pompe di calore, pannelli solari e impianti idrotermosanitari

Detassazione per pompe di calore e condizionatori

Tremonti ter -  detassazione investimenti pompe di calore

La legge Tremonti Ter (Dl 78/2009) prevede la detassazione anche per gli investimenti come le pompe di calore, i refrigeratori e gli impianti di riscaldamento con pannelli radianti. I beni agevolati sono quelli previsti nella divisione 28 della tabella ATECO (vedi lista sintetica a fine articolo).

Quindi l'investimento, oltre ad essere ammortizzato quale bene strumentale secondo quanto previsto dalle normative vigenti, garantisce una ulteriore deduzione del 50% di quanto speso.

Di seguito viene riportato un esempio pratico di un'azienda Srl:

Situazione fiscale SENZA investimento

  • Utile anno 2009: euro100.000

  • Aliquota imposte: 27,5%

  • Esborso tasse: euro 27.500

Situazione situazione CON investimento

  • Utile anno 2009: euro 100.000

  • Investimento impianti: euro 50.000

  • Detassazione spettante: euro 25.000 (50% di euro 50.000)

  • Utile tassabile: euro 75.000

  • Aliquota imposte: 27,5%

  • Esborso tasse: euro 20.625 (- 6.875)

Dettagli pratici

L'agevolazione spetta alle imprese (no a professioniti) e si applica agli investimenti effettuati tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010. Se l'operazione crea una perdita, questa può essere riportata in deduzione nel bilancio dell'anno successivo.

La Tremonti Ter ha effetto solo sui tributi erariali IRES e IRPEF e non ha nessun effetto sull'IRAP.

Estratto indicatico Tabella 28 Ateco

28.21.2 Sistemi di riscaldamento
Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle seguenti sottocategorie

28.21.21 Caldaie per riscaldamento

28.21.29 Altri sistemi per riscaldamento:

  • riscaldatori ambientali a montaggio permanente, riscaldatori elettrici per piscine

  • riscaldatori a montaggio permanente domestici non elettrici, quali riscaldatori ad energia solare, sistemi di riscaldamento a vapore, a combustibile e caldaie ed apparecchiature simili per riscaldamento

  • sistemi di riscaldamento elettrici per uso domestico (sistemi elettrici a ventilazione forzata, pompe di calore eccetera), sistemi di riscaldamento domestici a ventilazione forzata non elettrici

28.25 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

28.25.0 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; condizionatori domestici fissi

28.25.00 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi:

  • condizionatori d'aria, inclusi quelli per uso domestico

  • scambiatori di calore

Non è possibile il cumulo con la detrazione del 65% spettante per investimenti finalizzati ad opere di risparmio energetico.

Se vuoi fare degli approfondimenti sui sistemi di riscaldamento con pompa di calore, puoi trovare preziose informazioni ai seguenti links:

In quali casi è possibile l'IVA agevolata al 4% in edilizia

iva agevolataE' possibile l'applicazione dell'IVA agevolata al 4% per le prestazioni di servizi dipendenti da appalti relativi:

  • alla realizzazione di edifici con i requisiti della c.d. legge Tupini (L. n. 408/1949) effettuate nei confronti di imprese costruttrici (comprese le cooperative edilizie e loro consorzi) (n. 39, Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972);
  • alla costruzione di fabbricati con i requisiti della c.d. legge Tupini (L. n. 408/1949), effettuate nei confronti di soggetti per i quali gli immobili costituiscono prima casa (n. 39, Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972). Rientra in questa ipotesi anche l'ampliamento di una prima casa, purchè ricorrano le seguenti condizioni (circ. 30.11.2000, n. 219/E):
    - i locali di nuova realizzazione non devono configurare una nuova unitaà immobiliare, né avere consistenza tale da poter essere successivamente destinati a costituire un'autonoma unità immobiliare;
    - l'abitazione deve conservare, anche dopo l'esecuzione dei lavori di ampliamento, le caratteristiche non di lusso.
  • relativi alla realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche (n. 41-ter, Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972). Rientra in questa ipotesi anche un intervento di mera manutenzione ordinaria o straordinaria (circ. 2.3.1994, n.1/E);
  • relativi alla realizzazione di costruzioni rurali.

Sono soggetti anche all'aliquota ridotta del 4% le cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione di (n. 24, Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972; circ. 19.6.2002, n. 54/E):

  1. fabbricati non di lusso aventi i requisiti della legge Tupini (L. n. 408/1949);
  2. costruzioni rurali destinate all'uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle attività agricole e di allevamento (di cui al n. 21 bis, Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972).

Se il tuo intervento di ristrutturazione e manutenzione rientra nella casistica di cui sopra, potrai acquistare il tuo impianto a pannelli radianti o la tua pompa di calore con l'IVA ridotta la 4%. Di seguito troverai dei links molto interessanti sui prodotti con IVA agevolata:

In quali casi è possibile l'IVA ridotta al 10% per ristrutturazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie

agevolazione_ivaE' possibile applicare l'IVA ridotta al 10% per le prestazioni di servizi:

  • dipendenti da appalti relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso che non costituiscono prima casa per il committente (n. 127-quaterde- cies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972);
  • dipendenti da appalti relativi alla realizzazione di opere di urbanizzazione ed edifici assimilati alle abitazioni non di lusso di cui al n. 127 quinquies (n. 127 septies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972);
  • aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria (di cui all'art. 31, c. 1, lett. b, L. n. 457/1978) sugli edifici di edilizia residenziale pubblica (n. 127 duodecies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972). Per edifici pubblici residenziali si intendono quelli costituiti da abitazioni e da edifici destinati a stabili residenze per collettività (orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, ecc.), realizzati da Stato, enti pubblici territoriali, IACP e loro consorzi, che fruiscano del pubblico intervento sotto forma di contributo statale ovvero di finanziamento con fondi pubblici (circ. 9.7.1999, n. 151/E);
  • dipendenti da appalti relativi alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'art. 31, L. n. 457/1978: restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia e urbanistica), esclusi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria (n. 127 quaterdecies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972; circ. 24.2.1998, n. 57/E);
  • aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'art. 31, L. n. 457/1978; art. 7, c. 1, lett. b, L. n. 488/1999 e successive modifiche), compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata*.
    Ai beni che costituiscono parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle predette prestazioni (individuati con D.M. 29.12.1999) si applica l'aliquota ridotta del 10% fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni (art. 7, c. 1, lett. b L. n. 488/1999; circ. 24.2.1998, n. 57/E; circ. 29.12.1999, n. 247/E).
  1. le piccole manutenzioni di un edificio e dei relativi impianti sono classificabili come manutenzione ordinaria e quindi possono usufruire dell'aliquota ridotta al 10% (circ. 17.5.2000, n. 98/E);
  2. i diversi tipi di interventi previsti dall'art. 31, L. n. 457/1978 sono, di norma, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse (ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria sono integrati da opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria); pertanto, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria "superiore" rispetto a quella "inferiore", al fine dell'esatta individuazione degli interventi da realizzare (circ. 24.2.1998, n. 57/E).

agevolazioni_iva

*Per "prevalente destinazione abitativa" si intende (circ. 7.4.2000, n. 71/E): 

  1.  unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, ad eccezione di quelle alla categoria A10, a prescindere dal loro effettivo utilizzo; 
  2.  i fabbricati aventi più del cinquanta per cento della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato. In tale caso, assumono rilievo, ai fini dell'agevolazione in esame, gli interventi di recupero eseguiti sulle parti comuni; se l'intervento di recupero viene realizzato, invece, su una singola unità immobiliare del fabbricato, l'agevolazione si applica solo se tale unità ha le caratteristiche abitative descritte alla precedente lettera a) o ne costituisce una pertinenza;
  3. edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa, individuata secondo i criteri di cui alle lettere precedenti;  
  4.  edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi dell'art.1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività;
  5. pertinenze di immobili abitativi. 

L'utilizzo dell'aliquota ridotta è subordinata ad una dichiarazione da parte del committente in merito all'effettuazione dei predetti servizi per la realizzazione delle opere suindicate.

L'aliquota ridotta è possibile anche alle prestazioni di servizi dipendenti da rapporti di subappalto, laddove l'impresa appaltatrice affidi a terzi la realizzazione di parte dei lavori, in quanto l'aliquota si determina con riferimento all'appalto principale (circ. 1.3.2001, n. 19/E)

Su può anche applicare l'aliquota agevolata del 10% alle cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione di (n. 127-sexies e 127-terdecies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972):

  • opere di urbanizzazione e assimilate (di cui al n. 127 quinquies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972);
  • fabbricati assimilati alle abitazioni non di lusso (di cui al n. 127 quinquies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972);
  • interventi di recupero (indicati nell'art. 31, L. n. 457/1978), con esclusione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Se il tuo intervento di ristrutturazione e manutenzione rientra nella casistica di cui sopra, potrai acquistare il tuo impianto a pannelli radianti o la tua pompa di calore con l'IVA ridotta la 10%. Di seguito troverai dei links molto interessanti sui prodotti con IVA agevolata:

 

Procedura detrazione 55/65% per pompe di calore

Detrazione IRPEF 55% per pompe di caloreL'acquisto e l'installazione di pompe di calore ad alta efficienza può godere di importanti agevolazioni fiscali, purché siano soddisfatti i requisiti richiesti dalla legge.

Questa breve guida vuole dare delle indicazioni utili al fine dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali.

L'agevolazione spetta sia per edifici abitativi che per edifici ad uso uffici, ricettivo produzione ecc; l'importante è che essi siano già esistenti e già dotati di un impianti di riscaldamento.

La manovra finanziaria di dicembre 2011 ha esteso la detrazione anche alla sostituzione di scaldabagni tradizionali con boiler a pompa di calore.

L'agevolazione NON spetta ad edifici in costruzione o da accatastare. 

Tipologia interventi ammessi alla detrazione IRPEF

  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
  • sostituzione di scaldabagni tradizionali con boiler a pompa di calore;
  • Interventi di riqualificazione energetica
  • Interventi di riqualificazione energetica di strutture appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche quelli di tipo strumentale, per attività di impresa o professionale, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.36 de 31/05/2007. 

Per usufruire della detrazione fiscale del 65% occorre che le pompe di calore abbiano un COP (Coefficiente di prestazione funzionamento in solo riscaldamento) ed un EER (indice di efficienza energetica per funzionamento in riscaldamento ed in raffreddamento) almeno pari ai valori limite fissati nell'allegato H del DM 07/04/2008.  

I requisiti tecnici degli scaldacqua a pompa di calore non sono stati definiti e quindi, secondo indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, si ritiene che possa considerarsi valido quanto specificatamente indicato al punto 3c) dell'Allegato 2 al D.Lgs. 28/2011, ossia COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 1614.

La dichiarazione di conformità delle pompe di calore Rossato Group rispondenti a tali requisiti è disponibile e scaricabile all'area documenti.

Parametri da rispettare

  • Valori di rendimento (COP ed EER) previsti dalla tabella ministeriale.
  • Negli interventi di riqualificazione energetica occorre rispettare i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale imposti dal D.M. dell'11 Marzo 2008.

Quote massime di detrazione

La somma massima da portare in detrazione ammonta a: 

  • 30.000 euro per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti con pompa di calore ad alta efficienza
  • 100.000 euro per riqualificazione globale degli edifici 

Spese detraibili

Sono ammesse a godere dei benefici fiscali, le spese per: 

  • smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente
  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche
  • fornitura delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione a regola d'arte
  • interventi sulla rete di distribuzione, sui dispositivi di controllo e regolazione
  • costi professionali per l'esecuzione della pratica da parte di un tecnico abilitato

Documentazione necessaria

  • Certificazione del produttore per pompe di calore con potenza elettrica nominale inferiore a 100 kW o documento di asseverazione redatto da un tecnico abilitato per pompe di calore con potenza elettrica nominale inferiore a 100 kW
  • Attestato di certificazione o qualificazione energetica redatto da un tecnico abilitato
  • Scheda informativa redatta da un tecnico abilitato

L'attestato di certificazione o qualificazione e la scheda informativa devono essere inviati all'ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori.

Pagamenti e fatture

I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, utilizzando apposito modulo predisposto dagli istituti, specificando:

  • codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • causale del versamento indicando i dati della fattura
  • Partita Iva o codice fiscale el soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditte e professionisti che hanno svolto i lavori)

Documenti da conservare

Tutti i documenti vanno conservati ed esibiti in caso di richiesta.

  • Certificazione del produttore per pompe di calore con potenza elettrica nominale inferiore a 100 kW o documento di asseverazione redatto da un tecnico abilitato per pompe di calore con potenza elettrica nominale inferiore a 100 kW Ricevuta di trasmissione dei documenti all'ENEA Ricevuta di trasmissione della documentazione all'Agenzia delle Entrate Fatture, ricevute fiscali, bonifici, ricevute di pagamento

 Se vuoi fare degli approfondimenti sui sistemi di riscaldamento con pompa di calore, puoi trovare preziose informazioni ai seguenti links:

 

Detrazione IRPEF 36-55%: si applica la ritenuta del 10%?

Cosa prescrive la legge

Ritenuta acconto 10%

La manovra correttiva di luglio 2011 (art. 23, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98), ha ridotto dal 10 al 4% la ritenuta sui bonifici finalizzati all'ottenimento della detrazione del 36 e del 55%.


In precedenza l'articolo 25 del Dl 78/2010 disponeva che i pagamenti con bonifici, relativi agli interventi agevolabili di ristrutturazione edilizia previsti dalla legge 449/1997 (ovvero detrazione IRPEF 36%) e agli interventi di di riqualificazione energetica previsti dalle legge 296/2006 (ovvero detrazione IRPEF 55%, venissero assoggettati a ritenuta di acconto del 10%.
 

Come viene applicata la ritenuta di acconto

  • La banca (o anche l'ufficio postale) trattiene il 4% sull'importo del bonifico scorporato del 20% (ad esempio se un cliente paga una fattura di un lavoro per 12.000 euro, la ditta riceverà un accredito di 12.000 euro e parallelamente verrà effettuata una trattenuta di 400 euro)
  • La banca versa la ritenuta con il modello F24, utilizzando il codice tributo 1039, istituito con la risoluzione 65/E dell'Agenzia delle Entrate.
  • La ritenuta di acconto verrà certificata al beneficiario del bonifico entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
  • La ritenuta di acconto sarà riportata in detrazione delle tasse da pagare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta(modello 770).
  • Il provvedimento è stato emanato il 30/06/2010 da Attilio Befera, Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

L'imponibile su cui applicare la ritenuta di acconto


La circolare 40/E
introduce infine nuovi chiarimenti sull'imponibile su cui calcolare la ritenuta di acconto.

Poiché le spese agevolate possono essere assoggettate sia ad IVA al 10% che ad IVA al 20%, per semplicità operativa si tiene sempre conto che alla fattura sia applicata l'IVA al 20%.


In questo modo la ritenuta di acconto del 4% si applica all'importo totale meno l'IVA al 20%.
 

Esempio:

  • Totale prestazione IVA inclusa: 12.000 euro
  • Togliere presunta IVA 20%: 2.000 euro
  • Imponibile per ritenuta: 10.000 euro
  • Totale ritenuta: 400 euro

 

Le pompe di calore, oltre a assicurarti un risparmio sulla bolletta fino al 70%, godono della detrazione IRPEF del 55%; se vuoi approfondire l'argomento, puoi trovare preziose informazioni ai seguenti links: